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Obiettivo del documento è mettere in evidenza le tecniche di fissaggio dei dispositivi di ancoraggio anticaduta ed il ruolo del tecnico professionista incaricato della verifica degli ancoranti o del sistema di fissaggio.

Come in molti settori dell’edilizia e dell’industria, anche nell’attività di predisposizione di un sistema anticaduta comprendente dispositivi di ancoraggio il risultato finale è garantito dal corretto espletamento dell’incarico di ciascuna delle figure tecniche e professionali coinvolte. Occorre quindi che si instauri la massima collaborazione tra tutte le figure coinvolte, dalla progettazione alla posa in opera dei dispositivi.

Tra i diversi incarichi andiamo ad analizzare il ruolo, i compiti e le responsabilità del tecnico che progetta il sistema di fissaggio più opportuno per i dispositivi ed i sistemi previsti. In particolare risulta importante definire i limiti delle responsabilità che derivano dallo svolgimento di questo importante incarico tecnico.

 

Il ruolo del professionista nel progetto dei sistemi di fissaggio.

progetto line vitaIn primis occorre ricordare che l’obbligo della presenza di un professionista abilitato che predisponga i calcoli del fissaggio è richiesta da molte, ma non da tutte, le normative regionali o locali che disciplinano la sicurezza sulle coperture mediante apprestamento di sistemi anticaduta. Le normative che lo richiedono specificano che il professionista deve risultare iscritto ad un Ordine o Collegio professionale. La necessità di tale figura professionale è riportata anche nella norma tecnica UNI 11560 dedicata alla “individuazione, configurazione, installazione uso e manutenzione di dispositivi di ancoraggio permanenti”, la quale al paragrafo 5.2.5.1 indica inoltre che la progettazione deve essere effettuata per ogni installazione. Anche la proposta di normativa nazionale elaborata dal GdL Sicurezza del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (gruppo di lavoro tematico temporaneo GTT Cadute dall’alto), al quale lo scrivente ha preso parte, ha confermato la necessità che sia un professionista abilitato ad effettuare la progettazione e la verifica del sistema di fissaggio dei dispositivi di ancoraggio anticaduta

Per le regioni nelle quali la materia risulta non normata o in quelle ove tale obbligo non è esplicitato nelle norme vigenti non viene meno la necessità che sia un tecnico abilitato ad effettuare le verifiche dei fissaggi e non l’installatore, spesso privo delle conoscenze necessarie a dimensionare e verificare un sistema di fissaggio. Pertanto anche in queste aree la figura del professionista che effettua tali verifiche è necessaria de facto.

 

Capacità tecniche ed esperienza in materia di progettazione strutturale.

Preso atto della necessità di tale figura professionale questa espleta il proprio incarico con la progettazione del sistema di fissaggio più opportuno per i dispositivi ed i sistemi di protezione previsti. Solitamente è un professionista dotato di capacità tecniche ed esperienza in materia di progettazione strutturale e la sua attività si esplica con le seguenti operazioni:

  • recupero delle informazioni sulle caratteristiche delle strutture di supporto sulle quali procedere al fissaggio, operazione che potrebbe richiedere un sopralluogo specifico;
  • conoscenza dei sistemi di protezione e dei dispositivi di ancoraggio previsti: marca, modello,
  • configurazione geometrica, con recupero delle informazioni fornite dal fabbricante in termini di azioni e deformazioni che si possono avere sul sistema;
  • interazione con il progettista dell’elaborato tecnico della copertura (cfr norme specifiche) qualora vi siano difficoltà di fissaggio dei componenti nelle posizioni previste in progetto;
  • analisi del sistema e dei dispositivi con calcolo delle azioni sui fissaggi, scelta degli ancoranti con
  • verifiche di resistenza del sistema o in alternativa ricorso a prove specifiche;
  • verifica delle strutture sulle quali vengono fissati i dispositivi.

Le valutazioni, le ipotesi, i calcoli e le conclusioni: il giusto iter del processo progettuale.


linea vita tipo cLe valutazioni, le ipotesi, i calcoli e le conclusioni relativamente agli argomenti di cui sopra sono riportate in un documento solitamente denominato Relazione di calcolo, specifica per le tematiche inerenti i dispositivi di ancoraggio anticaduta ed i sistemi di protezione.

La relazione di calcolo ha lo scopo primario di riportare le verifiche necessarie ma ne ha un secondo non meno importante: indicare all’installatore le corrette modalità ed i prodotti più idonei per il fissaggio dei dispositivi.

Per questo il tecnico progettista ha l’obbligo di specificare in modo chiaro le modalità esecutive del fissaggio in modo che l’installatore riesca a comprendere al meglio:

  • quali e quanti ancoranti utilizzare per il fissaggio.
  • quali verifiche effettuare sul supporto.
  • quali prescrizioni sussistono per la corretta esecuzione del fissaggio.

Ogni professionista può predisporre il documento con le modalità che ritiene più idonee e con il format che ritiene più opportuno.Laddove vi siano indicazioni normative precise sui contenuti il tecnico è tenuto ad attenersi scrupolosamente mentre l’indicazione di un format di riferimento è da considerarsi indicativa e non obbligatoria.

Ogni relazione deve contenere le valutazioni preliminari sulle strutture, le ipotesi di base per i calcoli ed i calcoli stessi. Tutti i contenuti devono essere specifici per la singola installazione e non possono essere generici o generali in quanto l’interpretazione dell’aderenza del caso specifico alle ipotesi generali non può essere demandata all’installatore o all’utente finale.

Le responsabilità in carico al professionista abilitato.

Le responsabilità che ricadono sul professionista abilitato che predispone la relazione sono quelle inerenti all’attività che è chiamato a svolgere, ovvero la predisposizione della relazione di calcolo, e sono legate a errori o carenze nella valutazione preliminare e nella verifica del:

  • sistema di fissaggio, il quale deve risultare idoneo e verificato per ciascun dispositivo o sistema anticaduta previsto nel progetto;
  • metodo di installazione, in relazione alla capacità di resistere alle azioni trasmesse dai vari dispositivi anticaduta attraverso il fissaggio.
  • Tali responsabilità sono ovviamente legate alle ipotesi preliminari della relazione, ovvero il tipo di supporto su cui fissare i dispositivi ed i sistemi, la tipologia, il funzionamento dei dispositivi selezionati. È capitato di riscontrare in alcune Relazioni di calcolo delle ipotesi non cautelative quali la presenza di supporti di ottima qualità e dispositivi con altezza ridotta, mentre nell’installazione la situazione era completamente diversa.

Si ritiene che nell’indeterminatezza della qualità e della geometria dei supporti sia necessario effettuare ipotesi peggiorative o cautelative ai fini delle verifiche, nonchè rendere evidente che vi deve essere un riscontro da parte dell’installatore se le stesse risultano verificate in opera.

Dall’incarico di progetto all’installazione dei dispositivi di protezione.

operatore in quotaSi evidenzia infatti come l’incarico dato a questa figura professionale riguarda un progetto, ovvero la relazione di calcolo è un documento redatto prima dell’installazione, pertanto non è sempre obbligatoria una verifica del tecnico successiva all’installazione dei dispositivi o dei sistemi di protezione. Questo può generare una non coincidenza tra quanto previsto nella relazione e quanto presente nella realtà o in modo più pericoloso degli errori da parte dell’installatore. Infatti questo ultimo, dovendo modificare la soluzione prevista in relazione, non richiede specifiche valutazioni al tecnico incaricato ma sceglie direttamente tipologia e dimensioni degli ancoranti senza averne le competenze ed annullando la ricerca della sicurezza delle norme specifiche. Alcuni errori di scelta e valutazione da parte degli installatori riscontrati negli anni posso definirli eclatanti.

Si diffonde sempre di più la consuetudine di predisporre la relazione di calcolo successivamente all’installazione dei dispositivi o dei sistemi di protezione; fondamentalmente si tratta di un errore che può avere importanti conseguenze. Infatti un installatore che abbia anche notevole esperienza in materia di fissaggi può non possedere capacità di verifica numerica, pertanto anche una installazione fatta con le dovute attenzioni potrebbe risultare non verificata e non verificabile. Si invita quindi i tecnici progettisti a rendersi disponibili appena ricevuto l’incarico a definire le caratteristiche degli ancoranti e le prescrizioni di posa da comunicare all’installatore e questo ultimo a non installare in assenza di tali indicazioni.

E’ molto importante ricordare che anche i dispositivi di ancoraggio ed i sistemi di protezione più performanti perdono la propria efficacia con un approntamento del fissaggio alla struttura inidoneo o carente. La perdita di efficacia dei dispositivi è considerata un “rischio prevalente” secondo le definizioni della valutazione dei rischi dettagliata nella norma UNI 11560.

Consiglio per il tecnico abilitato: fornire all’installatore tutte le informazioni di installazione prima delle operazioni di posa unitamente al tutte le verifiche ed i controlli da effettuare sul supporto, anche questi prima delle attività di posa.
Consiglio per l’installatore: riscontrare le ipotesi riportate nella Relazione relativamente ai supporti e le indicazioni preliminari fornite dal tecnico abilitato prima delle attività di posa. 

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